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Art. 1402 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1402 Codice Civile

Donazione indiretta: quando il Fisco perde e non raddoppia le tasse
Un padre stipula un preliminare per l'acquisto di una quota immobiliare, riservandosi di nominare un terzo. Al rogito, nomina il figlio per la nuda proprietà, pagando l'intero prezzo tramite compensazione di crediti. L'Amministrazione Finanziaria riqualifica l'operazione come una donazione indiretta dal padre al figlio, applicando l'imposta di donazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del figlio. I giudici chiariscono che l'imposta sulle donazioni non si applica alle liberalità collegate a trasferimenti immobiliari se l'atto sconta già l'imposta di registro proporzionale o l'IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990. Di conseguenza, la donazione indiretta non è tassabile e l'avviso di liquidazione viene annullato sul punto.
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Permuta cosa futura: la Cassazione sulla plusvalenza
Una contribuente ha permutato un terreno edificabile con appartamenti futuri, nominando i figli come beneficiari finali. L'Agenzia delle Entrate ha accertato una plusvalenza tassabile. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione, pur configurandosi come una donazione indiretta ai figli, genera una plusvalenza imponibile in capo al genitore che ha ceduto il terreno. La plusvalenza si realizza al momento della cessione, a prescindere dal fatto che il corrispettivo (gli immobili) sia stato trasferito direttamente a terzi. La Corte ha accolto solo il motivo relativo alla compensazione delle spese legali.
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Detrazione IVA preliminare: no al terzo nominato
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un importante principio in materia di detrazione IVA preliminare. Il caso riguarda un socio che, agendo come privato, ha stipulato contratti preliminari per l'acquisto di immobili, versando cospicui acconti. Successivamente, ha conferito tali contratti alla propria società, la quale ha poi concluso i contratti definitivi e detratto l'IVA. La Corte ha chiarito che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, ovvero al pagamento degli acconti. Poiché il socio non era un soggetto passivo IVA, non ha mai maturato tale diritto, che di conseguenza non poteva essere trasferito alla società. Pertanto, la detrazione operata dalla società è stata ritenuta illegittima.
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