I Soci Venditori firmano un accordo per cedere le proprie quote a un Acquirente Originario, il quale si riserva di indicare una società controllata come effettivo acquirente tramite un contratto per persona da nominare. Avvenuta la nomina e trasferite le azioni, la Società Acquirente esercita un'opzione di vendita che i Soci Venditori non onorano. Ne nasce un arbitrato che condanna i venditori al pagamento di oltre quattordici milioni di euro. I Soci Venditori impugnano il lodo lamentando il difetto di legittimazione della società e il mancato rispetto delle forme scritte per la nomina. La Cassazione respinge il ricorso: la nomina ha effetto retroattivo e le parti hanno tacitamente rinunciato alle formalità contrattuali eseguendo spontaneamente il trasferimento azionario.
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