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Art. 140 Codice della Strada — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 140 Codice della Strada

Eccesso di Velocità e Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione
Un automobilista, condannato per un incidente stradale mortale causato da eccesso di velocità, ha presentato ricorso in Cassazione. L'automobilista sosteneva che l'incidente sarebbe avvenuto comunque a causa dell'imprudenza di un altro veicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, confermando la condanna. Ha ribadito che il ricorso chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La velocità quasi doppia rispetto al limite ha interrotto il nesso causale.
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Omicidio stradale: la responsabilità del conducente
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di omicidio stradale focalizzandosi sulla prevedibilità del comportamento della vittima. Nonostante l'eventuale colpa del pedone o di terzi, il conducente è ritenuto responsabile se procedeva a velocità inadeguata, rendendo l'incidente evitabile tramite una condotta diligente.
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Lesioni personali stradali: condannato chi guida distratto
Il Conducente di un veicolo è stato condannato per il reato di lesioni personali stradali dopo aver travolto due donne che stavano per attraversare la strada. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le vittime fossero sbucate all'improvviso e che la propria velocità fosse entro i limiti consentiti nel centro abitato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il rispetto del limite di velocità non esclude la responsabilità penale se il guidatore non presta la dovuta attenzione. Nel caso specifico, i filmati hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi manovra di emergenza, confermando la colpa esclusiva del guidatore.
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Ricorso inammissibile per lesioni stradali
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un automobilista condannato per lesioni stradali colpose. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un'attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità. L'ordinanza sottolinea che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente.
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