In una controversia sugli interessi moratori in appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo della stazione appaltante cessa non con l'effettivo accredito delle somme, ma con l'emissione e l'invio del titolo di pagamento all'organo deputato a eseguirlo (es. Tesoreria). Questo principio ribalta la decisione della Corte d'Appello, distinguendo la responsabilità della stazione appaltante da quella dell'ente pagatore.
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