Un creditore ha agito in giudizio per rendere inefficace la vendita di un immobile effettuata dal suo debitore. La particolarità del caso risiede nel fatto che la vendita finale è avvenuta a favore di una società, nominata acquirente in un secondo momento rispetto alla stipula del contratto preliminare. La società acquirente sosteneva che la consapevolezza del danno ai creditori andasse verificata in capo ai primi firmatari del preliminare. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo un principio fondamentale per l'azione revocatoria contratto per persona da nominare: l'elemento soggettivo da valutare è la consapevolezza del terzo nominato al momento in cui accetta la nomina. Di conseguenza, la società creditrice ha vinto la causa.
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