Il Contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agente della Riscossione per debiti tributari non pagati, contestando la mancata notifica delle cartelle esattoriali originarie e la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sulla notifica delle cartelle non erano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, le contestazioni sulla prescrizione e sui vizi di merito delle cartelle originarie sono tardive, poiché tali atti non sono stati impugnati nei termini di legge. Di conseguenza, il preavviso di fermo amministrativo resta valido e il Contribuente perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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