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Art. 139 Codice Penale — Anno 2023

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Esecuzione delle pene accessorie: valide anche senza il carcere
Il Condannato, dopo una sentenza definitiva a tre anni e due mesi di reclusione e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, ha richiesto la sospensione di quest'ultima pena. Sosteneva che l'esecuzione delle pene accessorie dovesse essere rinviata a dopo l'espiazione della pena principale o sospesa in attesa della decisione sull'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un principio generale di rinvio. L'esecuzione delle pene accessorie può iniziare in qualsiasi momento dopo il giudicato, con il solo limite dell'incompatibilità fisica con la detenzione in carcere. Se il condannato chiede una misura alternativa, la pena accessoria è immediatamente applicabile. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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