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Art. 1384 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1384 Codice Civile

Contratti della Pubblica Amministrazione: sì ai patti separati
Un'azienda di distribuzione elettrica si è opposta alla richiesta di pagamento di novantatremila euro da parte del Comune per il ritardo nella riconsegna di un'area pubblica dopo alcuni scavi. L'azienda sosteneva che la clausola penale fosse nulla per difetto di forma scritta, non essendo stata inserita in un unico contratto firmato da entrambe le parti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, stabilendo che nei Contratti della Pubblica Amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche quando il privato accetta le condizioni di un regolamento comunale nella propria domanda scritta e l'amministrazione rilascia successivamente il provvedimento di concessione. L'accordo è quindi valido e l'azienda deve pagare le penali.
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Proroga giurisdizione: la clausola prevale sempre?
Una società di noleggio ha citato in giudizio una banca per un contratto di leasing di un'imbarcazione, sostenendo la giurisdizione italiana nonostante una clausola che designava i tribunali francesi. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della clausola di proroga giurisdizione, ritenendola vincolante anche se contenuta in condizioni generali e redatta in lingua straniera, poiché era presente nella copia del contratto prodotta dalla stessa società attrice.
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