Una complessa vicenda legata alla costruzione di un ospedale vede contrapposti un Comune, un Consorzio di progettazione e un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In seguito a eventi franosi e all'annullamento delle delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si giunge alla risoluzione del contratto di appalto. La Corte d'Appello addebita lo scioglimento al solo Comune e riduce della metà la penale per il ritardo nella riconsegna del cantiere. La Cassazione accoglie i ricorsi evidenziando che, in presenza di carenze sia del Comune (mancata verifica ambientale) sia del Consorzio (errori progettuali), opera il principio di responsabilità solidale (Art. 2055 c.c.). Inoltre, chiarisce che la riduzione della penale non dipende dalla prova del danno, ma dall'interesse del creditore all'adempimento. La sentenza viene cassata con rinvio.
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