Una società di capitali ha impugnato alcune cartelle di pagamento. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto ragione. La società ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, poiché spedito presso il vecchio studio del difensore e respinto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che il rifiuto di ricevere l'atto da parte del difensore domiciliatario, reperito all'indirizzo eletto, equivale a una notifica regolarmente eseguita in mani proprie. Non si configura quindi alcuna inesistenza della notificazione, in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo legale. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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