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Art. 1377 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Una società, dopo aver perso in primo e secondo grado una causa per il pagamento di una fornitura, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo che, in assenza di costituzione della controparte, non vi è condanna alle spese né l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato.
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