Un contribuente ha venduto la propria abitazione prima dei cinque anni dall'acquisto, perdendo temporaneamente l'agevolazione prima casa. Per conservare il beneficio fiscale, la legge gli imponeva di riacquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla vendita. Nonostante la firma tempestiva di un contratto preliminare con una società costruttrice, quest'ultima non ha consegnato l'immobile in tempo, impedendo la stipula del rogito definitivo entro la scadenza annuale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il preliminare non trasferisce la proprietà e che l'inadempimento della ditta venditrice non costituisce forza maggiore, trattandosi di un rischio contrattuale prevedibile. Il contribuente decade così dalle agevolazioni.
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