La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato contro un decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. La controversia nasce dall'opposizione tardiva di un ufficio pubblico, che sosteneva di non aver ricevuto la notifica del provvedimento. La Suprema Corte ha stabilito che l'annotazione 'visto per presa visione' sul fascicolo equivale a una comunicazione ufficiale, facendo decorrere i termini per l'impugnazione. Inoltre, è stato ribadito che il termine semestrale di decadenza si applica a tutti i provvedimenti decisori, rendendo irrilevanti eventuali difficoltà organizzative interne dell'ufficio ricorrente.
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