L'Ufficio del Pubblico Ministero ha impugnato un decreto di liquidazione degli onorari spettanti a un difensore per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni fosse decorso dalla data di inserimento dell'atto nel sistema informatico. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione decreto liquidazione compensi, precisando che, anche in assenza di una comunicazione formale di cancelleria, deve comunque essere rispettato il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. Poiché il ricorso è stato presentato oltre due anni dopo l'emissione del decreto, il diritto di opposizione è decaduto.
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