Una società di noleggio auto e un'azienda utilizzatrice stipulano un contratto di noleggio a lungo termine. Il contratto prevede una clausola penale per la risoluzione anticipata, con rimborso se l'azienda utilizzatrice avesse noleggiato una nuova auto. L'azienda utilizzatrice risolve il primo contratto e paga la penale, ma la società di noleggio rifiuta il rimborso, sostenendo che la condizione sospensiva per il nuovo noleggio non si è verificata in tempi congrui. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda utilizzatrice, confermando che il diritto al rimborso della clausola penale era subordinato all'effettivo perfezionamento del nuovo contratto entro un termine ragionevole, non verificatosi.
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