Una lavoratrice impugna il licenziamento per superamento del comporto intimato dal datore di lavoro. La dipendente sostiene di non aver superato il limite di centottanta giorni di malattia previsto dal contratto collettivo, escludendo dal calcolo il fine settimana interposto tra due certificati medici consecutivi e contestando la data di efficacia del recesso. La Corte d'Appello respinge il reclamo e conferma la piena validità del provvedimento datoriale. I giudici affermano che i giorni festivi o di riposo compresi tra due certificazioni continuative si presumono giorni di malattia in assenza di una ripresa effettiva dell'attività. Inoltre, i requisiti di validità del licenziamento devono sussistere al momento dell'adozione dell'atto da parte dell'azienda, quando il termine massimo risultava ampiamente maturato.
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