La Corte di Cassazione interviene su un caso di impugnazione lodo arbitrale, stabilendo che una precedente decisione di inammissibilità procedurale non forma giudicato sulla validità della clausola compromissoria. La Corte ha accolto il ricorso su questo punto, chiarendo che le questioni di merito non esaminate in precedenza possono essere riproposte. Ha invece confermato il rigetto di altri motivi, tra cui quello basato su una tardiva modifica della domanda (mutatio libelli), ritenuta inammissibile.
Continua »