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Art. 134 Costituzione — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 134 Costituzione

Retribuzione di posizione: calcolo anzianità medici
Un dirigente medico ha ottenuto il riconoscimento della retribuzione di posizione calcolando gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. La Corte di Cassazione ha confermato che il principio di non discriminazione europeo impone di equiparare il servizio a termine a quello indeterminato ai fini dell'anzianità, rigettando il ricorso dell'azienda sanitaria.
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Legge incostituzionale: nullità dei contratti di lavoro
La Cassazione conferma la nullità dei contratti di lavoro basati su una legge incostituzionale. Dei dipendenti pubblici, inquadrati come dirigenti grazie a una norma regionale poi annullata dalla Corte Costituzionale, hanno perso il ricorso. La sentenza stabilisce che la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo, invalidando i contratti ab origine, senza che i rapporti di lavoro possano considerarsi 'consolidati'.
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Mansioni superiori sanità: onere della prova
Una dirigente medica ha richiesto differenze retributive per mansioni superiori sanità, sostenendo di aver diretto una struttura complessa. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione d'appello. La Corte ha sottolineato che la lavoratrice non ha fornito la prova concreta delle mansioni svolte, un onere indispensabile per superare la classificazione formale dell'ente.
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Pensione di anzianità: no con lavoro intermittente
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di lavoro intermittente, anche durante i periodi di non attività, costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione impedisce l'accesso alla pensione di anzianità, che richiede la totale cessazione dell'attività lavorativa. Di conseguenza, la Corte ha confermato la revoca della pensione precedentemente concessa a un lavoratore e ha ritenuto legittima la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, data l'omessa dichiarazione del rapporto di lavoro da parte dell'interessato.
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Compenso incentivante: limiti temporali e esclusioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso incentivante previsto dalla Legge 109/1994 non è dovuto per progetti la cui approvazione è anteriore ai limiti temporali fissati dalla disciplina transitoria (D.L. 101/1995). La Corte ha inoltre escluso il diritto all'incentivo per opere realizzate tramite "concessione di committenza", poiché la ratio della norma è premiare l'uso di risorse interne all'amministrazione, non l'affidamento a terzi. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva riconosciuto il compenso, è stata cassata con rinvio.
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Pensione inabilità: negata se non si è in servizio
La Corte di Cassazione ha negato la pensione inabilità a un professionista che, sebbene iscritto alla cassa previdenziale, non esercitava più l'attività da molti anni a causa di procedimenti giudiziari. La Corte ha stabilito che il diritto alla pensione sorge solo se l'inabilità è la causa diretta dell'interruzione di un'attività lavorativa in corso, non se interviene quando il professionista è già impossibilitato a lavorare per altri motivi.
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Legittimazione passiva: chi paga dopo il trasferimento?
Un gruppo di dipendenti, trasferiti da una Provincia a una Regione, ha citato in giudizio l'ente originario per ottenere il pagamento di incentivi passati. La Corte di Cassazione ha confermato il difetto di legittimazione passiva della Provincia, stabilendo che, a seguito del trasferimento di funzioni, l'ente ricevente succede in tutti i rapporti giuridici, comprese le controversie pendenti. Una legge regionale che tentava di derogare a questo principio è stata considerata parzialmente incostituzionale, e il debito, essendo oggetto di contenzioso, è stato ritenuto trasferito insieme alle funzioni.
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Destituzione autoferrotramvieri: il Consiglio di disciplina
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità della destituzione di un autista di una società di trasporti. La sanzione era stata irrogata senza la pronuncia del Consiglio di disciplina, nonostante la richiesta del lavoratore, come previsto dalla normativa speciale (R.D. 148/1931). La Corte ha ribadito che questa procedura è una garanzia inderogabile per il dipendente e la sua omissione determina la nullità del licenziamento, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. La sentenza chiarisce che le successive evoluzioni normative non hanno soppresso l'obbligo di costituire tale organo. Di conseguenza, il ricorso dell'azienda è stato respinto, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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Contratti a termine fondazioni liriche: No conversione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una ballerina impiegata per vent'anni da una fondazione lirica tramite una serie di contratti a termine. La lavoratrice chiedeva la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato a causa dell'abuso nella reiterazione. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i contratti a termine nelle fondazioni liriche, la normativa speciale prevale, escludendo la conversione e prevedendo unicamente il risarcimento del danno come sanzione per l'illegittimità, in linea con i principi delle Sezioni Unite.
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Contratti a termine fondazioni liriche: no conversione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore del settore musicale, confermando il divieto di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato per le fondazioni liriche. La sentenza stabilisce che, a causa della normativa speciale che regola tali enti, l'unica tutela per l'abuso di contratti precari è il risarcimento del danno, e non la stabilizzazione del posto di lavoro. Questa disciplina speciale, pur derogando al diritto comune, è ritenuta conforme al diritto dell'Unione Europea.
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Indennità disoccupazione frontalieri: le regole UE
Un ex lavoratore frontaliero in Svizzera, residente in Italia, ha contestato il calcolo della sua indennità di disoccupazione, chiedendo che fosse basata sulla sua precedente e più alta retribuzione svizzera. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'indennità disoccupazione frontalieri deve essere calcolata secondo le leggi del paese di residenza (Italia), come stabilito dal Regolamento UE n. 883/2004, che ha sostituito la precedente normativa nazionale. La Corte non ha riscontrato motivi per dubitare della costituzionalità o della validità del regolamento europeo.
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