La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile per genericità dei motivi. L'imputato aveva impugnato la sentenza di condanna, lamentando una valutazione della pena troppo severa, in particolare per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. I giudici supremi hanno stabilito che le argomentazioni erano puramente polemiche e non evidenziavano reali vizi di legge nella decisione della Corte d'Appello, la quale era invece correttamente motivata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una multa.
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