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Art. 133 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 133 Codice di Procedura Penale

Nullità per omessa notifica: Cassazione corregge e annulla tutto
La Corte di Cassazione corregge un proprio errore materiale. Inizialmente, aveva annullato solo la sentenza d'appello in un caso viziato da una grave nullità per omessa notifica del decreto di citazione all'imputata. Su istanza della difesa, la Corte ha rettificato la sua decisione, annullando anche la sentenza di primo grado. Il principio affermato è che la mancata notifica della citazione a giudizio costituisce una nullità assoluta che invalida l'intero processo fin dall'inizio. Di conseguenza, il procedimento deve ricominciare da capo davanti al tribunale di primo grado, garantendo il pieno diritto di difesa.
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Associazione per delinquere stupefacenti: la prova
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha annullato diverse condanne, distinguendo nettamente i requisiti probatori per l'associazione rispetto al semplice concorso in reati di spaccio. In particolare, è stata annullata la condanna per associazione per un imputato coinvolto in un singolo episodio, anche se rilevante, e sono state eliminate accuse duplicate basate sulla stessa contabilità. Per altri, la condanna è stata confermata o annullata per vizi procedurali e motivazionali, ridefinendo il perimetro dell'associazione per delinquere stupefacenti.
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