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Art. 1321 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1321 Codice Civile

Gara a doppio oggetto: risarcimento danni davanti al giudice civile
Una Società Mista ha citato in giudizio un Ente Pubblico per ottenere il risarcimento dei danni causati dal mancato affidamento di alcuni servizi. L'assegnazione di tali servizi era prevista all'interno di una gara a doppio oggetto finalizzata alla selezione del socio privato e alla contestuale attribuzione delle attività. Sia il Tribunale ordinario che il TAR si sono dichiarati privi di giurisdizione, sollevando un conflitto negativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha stabilito che, una volta conclusa la selezione del socio privato e cedute le quote societarie, la fase pubblicistica si esaurisce. I comportamenti successivi dell'amministrazione rientrano nell'esercizio di poteri privatistici, con la conseguenza che ogni controversia sull'adempimento contrattuale spetta al giudice civile.
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Giurisdizione giudice ordinario: il caso del comodato
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15911/2024, ha risolto un conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo. Il caso riguardava un contratto di comodato per un immobile, stipulato tra un ente pubblico in liquidazione e un'amministrazione statale. Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia verte su diritti e obblighi derivanti da un contratto di diritto privato, dove l'amministrazione non esercita poteri autoritativi, ma agisce su un piano paritario. La natura pubblica delle parti o l'interesse pubblico sotteso non sono sufficienti, da soli, a spostare la competenza al giudice amministrativo.
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