Un proprietario di un fondo rustico ha agito in giudizio per esercitare il diritto di prelazione agraria e il conseguente riscatto di due terreni confinanti venduti a terzi. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che il requisito del triplo della capacità lavorativa deve essere calcolato includendo tutti i terreni stabilmente condotti dal coltivatore, indipendentemente dal titolo di possesso (proprietà, affitto o comodato). Inoltre, la presenza di un contratto di affitto registrato in favore di terzi sul fondo oggetto di vendita costituisce un ostacolo legale insuperabile per l'esercizio del riscatto da parte del confinante.
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