Una società operante nel commercio di autoricambi ha cessato la propria attività principale e ha presentato una domanda di concordato in continuità indiretta. Il piano prevedeva la prosecuzione della sola locazione di alcuni immobili a terzi per pagare i creditori con percentuali irrisorie. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta, qualificandola come liquidatoria e priva dei requisiti di legge, aprendo la liquidazione giudiziale. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, rilevando che le locazioni rappresentavano una mera attività accessoria e non tutelavano l'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice, confermando che la continuità aziendale non può reggersi su rapporti estranei all'attività caratteristica cessata, condannando l'impresa alle spese processuali.
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