Un avvocato ha presentato opposizione contro il rifiuto di liquidare il suo compenso per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, riconoscendo il diritto al compenso, ma ha deciso per la compensazione delle spese giudiziali tra le parti senza fornire alcuna motivazione. Il professionista ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la compensazione delle spese giudiziali, in assenza di una sconfitta reciproca, richiede obbligatoriamente l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione del provvedimento. Di conseguenza, la decisione impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale.
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