Un individuo, soggetto a DASPO, ha impugnato la sua condanna per la ripetuta violazione dell'obbligo di firma. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per DASPO violazione. La Corte ha rigettato le argomentazioni relative alla valutazione delle prove, alla particolare tenuità del fatto e all'irrilevanza del cambio di denominazione di una società sportiva, considerandole infondate o tentativi di riesaminare il merito della causa, non consentiti in sede di legittimità.
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