La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per l'utilizzo indebito di una carta bancomat. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la riforma legislativa recente avesse ampliato i margini di applicabilità dell'istituto. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ribadito che la reiterazione dei prelievi e le modalità fraudolente della condotta, unite al tentativo di incolpare terzi, precludono l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., rendendo l'offesa non tenue.
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