La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di correzione di errore materiale relativo alla trascrizione errata del cognome di una parte civile in una precedente ordinanza. Mentre la Corte ha disposto la rettifica del nome, ha dichiarato inammissibili le ulteriori richieste avanzate dalla parte tramite memoria, come la riqualificazione dei reati e la modifica della provvisionale. Tali istanze, infatti, non possono essere introdotte con la procedura di correzione, ma richiederebbero un autonomo ricorso nei termini di legge.
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