Un liquidatore di una società a responsabilità limitata è stato condannato per il reato di tardivo deposito delle scritture contabili a seguito della dichiarazione di fallimento. Impugnando la sentenza, ha sostenuto che il ritardo non avesse causato danni concreti e fosse imputabile al consulente contabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il reato in questione è di pura omissione e si perfeziona con il solo mancato rispetto del termine di legge, a prescindere dalle conseguenze. Inoltre, ha ribadito che gli obblighi del liquidatore in materia contabile non sono delegabili e che questi non può sottrarsi a responsabilità incolpando terzi senza aver dimostrato di aver agito con diligenza per recuperare la documentazione.
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