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Art. 13 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 13 Codice di Procedura Penale

Violenza privata e nonnismo: la Cassazione condanna i militari
Tre militari sono stati condannati per violenza privata e lesioni personali ai danni di un collega. Gli imputati avevano sottratto il televisore della vittima, impedendole di uscire dalla stanza e colpendola fisicamente all'interno di una caserma. La difesa ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello militare e un errore di un giorno nella data del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che gli atti di violenza privata e nonnismo non hanno legami con la disciplina militare o il servizio, trattandosi di mera sopraffazione personale. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché il reato comune di violenza privata è più grave di quello militare.
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Art. 131-bis cod. pen.: omessa motivazione è vizio
Un imputato, condannato in appello per falso in atto pubblico e violata consegna, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione della corte territoriale sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. Ha stabilito che l'omessa motivazione su una specifica richiesta difensiva, che riguarda una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio, costituisce un vizio della sentenza che ne impone l'annullamento.
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