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Art. 13 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 13 Codice di Procedura Penale

Truffa aggravata per falso orario: condanna per il comandante
Un ufficiale delle forze dell'ordine ha riportato nei registri di servizio orari di lavoro superiori a quelli realmente prestati, allontanandosi dalla caserma in ventuno occasioni. Tale condotta ha procurato un ingiusto profitto stipendiale di circa 1.800 euro ai danni dell'amministrazione militare. I giudici hanno ricostruito le assenze incrociando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i dati delle celle telefoniche. La difesa sosteneva che le assenze fossero dovute a compiti esterni d'ufficio e contestava la competenza del tribunale militare. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di truffa aggravata per falso orario, stabilendo che le mere giustificazioni generiche dell'imputato non smentiscono le prove oggettive raccolte dall'accusa.
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Interruzione di pubblico servizio: sosta vietata ma nessun blocco
Un appartenente alle forze dell'ordine in servizio di pattuglia si fermava per circa un'ora davanti a un negozio per consentire al collega di acquistare un orologio, omettendo parte delle notifiche assegnate. I giudici di merito lo condannavano per violata consegna militare e per interruzione di pubblico servizio. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso del militare. I giudici hanno confermato la violata consegna perché il regolamento vieta soste per motivi privati. Hanno invece annullato la condanna per interruzione di pubblico servizio perché gli atti omessi non erano urgenti e il presidio del territorio è rimasto sempre garantito, senza produrre alcuna reale paralisi dell'attività istituzionale.
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Falso ideologico militare: quando è reato comune
Un militare attesta falsamente di aver viaggiato giornalmente per una missione, mentre dormiva in foresteria, per ottenere rimborsi non dovuti. La Cassazione qualifica il fatto non come reato militare (art. 220 c.p.m.p.), ma come falso ideologico militare ai sensi dell'art. 480 c.p. (reato comune), separando la giurisdizione da quella militare per la connessa tentata truffa.
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