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Art. 1298 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1298 Codice Civile

Validità della procura speciale: tra rigore formale e difesa
La curatela fallimentare agisce contro un amministratore per mala gestio e omessa vigilanza, ottenendo una condanna risarcitoria. Il co-amministratore, ritenuto corresponsabile al 50% nei rapporti interni, impugna la decisione sfavorevole davanti alla Corte di Cassazione. Il fallimento eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del mandato difensivo. I giudici rilevano un contrasto giurisprudenziale sui requisiti dell'atto: per tale ragione sospendono la causa in attesa che le Sezioni Unite chiariscano i criteri per la validità della procura speciale.
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Equiparazione Stipendiale: Università condannata, garanzia negata
Il Lavoratore ha chiesto all'Università il pagamento di una somma per l'equiparazione stipendiale. L'Università ha chiamato in causa un'Azienda Ospedaliera, ma non ha chiesto che questa la risarcisse (garanzia impropria), bensì solo di escludere la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Università. Ha ribadito che un dipendente universitario in servizio presso un'azienda ospedaliera può agire contro entrambe le amministrazioni per l'equiparazione stipendiale, essendo debitori solidali. L'Università non ha impugnato tutte le ragioni della decisione precedente e non ha fornito prove adeguate sul Lodo Arbitrale che regolava i rapporti interni. L'Università ha perso e deve pagare le spese legali.
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Rimborso finanziamento soci: conto cointestato e restituzione
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per una socia di restituire le somme ricevute a titolo di rimborso finanziamento soci nell'anno precedente al fallimento della società. La corte d'appello aveva dichiarato inefficace tale rimborso a causa della grave sottocapitalizzazione dell'azienda, condannando i soci alla restituzione in proporzione alle loro quote. La socia ha impugnato la decisione sostenendo che parte dei fondi fosse confluita su un conto cointestato usato solo dal marito e che altri versamenti riguardassero un rapporto di lavoro. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la cointestazione del conto fa presumere la comproprietà delle somme e la ricorrente non ha fornito prove idonee a superare questa presunzione, né a dimostrare il rapporto lavorativo. Di conseguenza, la socia perde la causa e deve restituire l'importo stabilito dai giudici di merito.
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