La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per una socia di restituire le somme ricevute a titolo di rimborso finanziamento soci nell'anno precedente al fallimento della società. La corte d'appello aveva dichiarato inefficace tale rimborso a causa della grave sottocapitalizzazione dell'azienda, condannando i soci alla restituzione in proporzione alle loro quote. La socia ha impugnato la decisione sostenendo che parte dei fondi fosse confluita su un conto cointestato usato solo dal marito e che altri versamenti riguardassero un rapporto di lavoro. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la cointestazione del conto fa presumere la comproprietà delle somme e la ricorrente non ha fornito prove idonee a superare questa presunzione, né a dimostrare il rapporto lavorativo. Di conseguenza, la socia perde la causa e deve restituire l'importo stabilito dai giudici di merito.
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