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Art. 1293 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1293 Codice Civile

Pagamenti Eccessivi: La Cassazione Conferma la Ripetizione di Indebito
Un gruppo di Clienti ha incaricato due Professionisti di gestire contabilità e buste paga. I Clienti hanno poi sostenuto di aver versato somme eccessive, chiedendo la Ripetizione di indebito. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la loro richiesta, condannando i Professionisti alla restituzione e confermando la loro responsabilità solidale. I Professionisti hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della Ripetizione di indebito e la solidarietà. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la Ripetizione di indebito si applica anche quando un pagamento, pur basato su un contratto, eccede l'importo dovuto. Ha inoltre confermato la solidarietà tra i Professionisti, data l'inscindibilità delle loro attività congiunte.
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Distanze tra costruzioni: la condanna generica al danno
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere del giudice in materia di risarcimento del danno in una causa su distanze tra costruzioni. Se l'attore chiede una condanna generica, il giudice non può liquidare una somma specifica, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva liquidato 10.000 euro di danni non richiesti, rinviando la causa per una nuova valutazione. Rigettato, invece, il ricorso del vicino sulla preesistenza dell'edificio e l'usucapione del diritto di veduta.
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Condomino danneggiato: paga la sua quota di danni?
Una società, proprietaria di un'unità immobiliare, ottiene una condanna al risarcimento danni contro il proprio condominio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce un principio fondamentale: il condomino danneggiato, pur essendo considerato un 'terzo' nella fase di accertamento della responsabilità, rimane un 'condomino' al momento della ripartizione della spesa. Di conseguenza, deve contribuire al pagamento del risarcimento in proporzione alla sua quota di proprietà (pro quota), e il suo credito verso gli altri condomini deve essere ridotto di tale importo. La Corte ha quindi respinto il ricorso della società che pretendeva di ricevere l'intera somma senza partecipare alla spesa.
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