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Art. 1287 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Lavoro festivo: tra riposo e straordinario, la scelta
Un'infermiera ha lavorato durante festività infrasettimanali, chiedendo il pagamento degli straordinari. Il datore di lavoro le aveva concesso riposi compensativi. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di lavoro festivo, se il contratto collettivo prevede la scelta tra riposo o maggiorazione e il lavoratore non esprime una preferenza, la facoltà di scegliere passa al datore di lavoro. L'azienda, concedendo il riposo, ha quindi adempiuto correttamente al proprio obbligo.
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Riposo compensativo: la scelta se il lavoratore tace
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di lavoro festivo, se il contratto collettivo offre al dipendente la scelta tra riposo compensativo e pagamento dello straordinario e il lavoratore non esprime una preferenza, la facoltà di scelta si trasferisce al datore di lavoro. In questo caso, un'infermiera che non aveva comunicato la sua scelta non ha potuto reclamare il pagamento degli straordinari, avendo l'azienda legittimamente concesso i riposi compensativi.
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