La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di una banca di riacquistare azioni proprie, derivante da un precedente accordo con una compagnia assicurativa, non si trasferisce alla banca cessionaria in caso di crisi. Tale debito rientra nelle passività escluse dalla cessione, in quanto connesso alla commercializzazione di azioni e ai rapporti con gli azionisti. La domanda della compagnia assicurativa contro la banca cessionaria è stata quindi respinta, confermando che tali obbligazioni restano in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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