La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10230/2025, ha confermato la validità di un contratto preliminare di cosa futura per un immobile da costruire. La Corte ha stabilito che, per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., non è necessaria l'identificazione catastale del bene nel preliminare, ma è sufficiente che l'oggetto sia determinabile tramite criteri inequivocabili (come ubicazione, dimensione e prezzo), anche se la scelta specifica dell'unità immobiliare è rimessa all'acquirente.
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