Un avvocato ha richiesto il pagamento di onorari professionali ordinari a una cliente, sostenendo che la convenzione sindacale agevolata non fosse più applicabile a causa del mancato rinnovo dell'iscrizione al sindacato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, qualificando la convenzione come un contratto a favore di terzo. I giudici hanno stabilito che il professionista non può eccepire inadempimenti interni al rapporto tra sindacato e iscritto per negare il trattamento economico di favore, poiché tali vicende sono estranee al vincolo contrattuale con il legale.
Continua »