La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per il debito personale di un dipendente. Nel caso specifico, due dipendenti di un Ente Pubblico avevano stipulato prestiti con una Società Finanziaria, da rimborsare tramite cessione del quinto. Quando i dipendenti hanno smesso di pagare, la Finanziaria ha citato in giudizio anche l'Ente. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro per il debito del dipendente non sussiste, poiché l'Ente non era parte del contratto di finanziamento. Il suo ruolo era solo quello di intermediario tecnico per il pagamento (adiectus solutionis causa), non di garante. Di conseguenza, la richiesta di pagamento contro l'Ente Pubblico è stata respinta.
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