Una lavoratrice, illegittimamente trasferita e demansionata, ottiene la conferma della responsabilità solidale dell'azienda cedente e cessionaria per il danno subito. La Corte di Cassazione, basandosi su un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, stabilisce che l'inadempimento all'ordine di reintegro del cedente e la prosecuzione del demansionamento da parte del cessionario fondano la loro colpa concorrente, rendendo la questione non più riesaminabile.
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