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Art. 1266 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1266 Codice Civile

Cessione Crediti Inesistenti: La Garanzia Prevale sulla Clausola di Esclusione
L'Ente Cedente aveva ceduto un pacchetto di crediti a L'Azienda Cessionaria tramite gara. Successivamente, L'Azienda Cessionaria ha scoperto che molti di questi crediti erano inesistenti, perché già pagati o oggetto di transazione. L'Azienda Cessionaria ha chiesto un risarcimento, ma l'Ente Cedente ha invocato una clausola contrattuale che escludeva la garanzia sull'esistenza dei crediti. La Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola di esclusione della garanzia non si applica se l'inesistenza dei crediti deriva da un "fatto proprio" del cedente, come l'aver ricevuto pagamenti o aver transato i crediti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio, stabilendo che il giudice dovrà verificare se l'inesistenza dei crediti è imputabile al "fatto proprio" del cedente, calcolando l'eventuale risarcimento in base al prezzo pagato per la Cessione crediti inesistenti.
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Cessione di credito inesistente: contratto valido
Una società socia ha ceduto a un privato un presunto credito vantato verso la partecipata, derivante da versamenti eseguiti in precedenza. L'acquirente ha poi chiesto di accertare la nullità dell'atto per mancanza dell'oggetto, sostenendo che tali somme costituissero versamenti in conto capitale e non finanziamenti rimborsabili. La Corte di Appello ha dichiarato nullo il contratto. La Corte di Cassazione ha invece chiarito le regole sulla cessione di credito inesistente. I versamenti a fondo perduto confluiscono nel patrimonio di rischio della società e non creano alcun debito rimborsabile verso il socio. Tuttavia, il contratto di cessione a titolo oneroso non è affetto da nullità. L'articolo 1266 del Codice Civile prevede una disciplina speciale che mantiene valido l'accordo e riconosce all'acquirente la specifica garanzia di legge per il ristoro del danno.
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Cessione di credito pro soluto: quando tassare la plusvalenza
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la mancata tassazione di una plusvalenza derivante da contratti di cessione di credito pro soluto stipulati nel 2005. Secondo il Fisco, il maggior valore doveva concorrere al reddito nel 2006, anno dell'effettivo pagamento eseguito dai debitori ceduti, sostenendo che l'obbligo legale di garantire l'esistenza del credito rendesse il ricavo incerto fino a tale data. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che, nella cessione di credito pro soluto, il trasferimento dei diritti e del rischio di insolvenza si perfeziona alla stipula dell'accordo. Pertanto, la plusvalenza ha rilevanza fiscale immediata nell'anno della cessione, senza che assumano rilievo il successivo momento del pagamento o la garanzia ordinaria di esistenza del credito.
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