Una società di cartolarizzazione agiva in revocatoria contro la vendita di un immobile effettuata da un garante. L'acquirente, nipote del garante, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la titolarità del credito in capo alla società (derivante da una cessione in blocco) e la propria consapevolezza del danno ai creditori. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la prova della titolarità del credito è una questione di merito e che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente. Inoltre, ha confermato che la Cassazione non può riesaminare le valutazioni di fatto, come la scientia damni, compiute dai giudici di merito.
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