Una società garante, dopo aver pagato un fornitore per conto di una società consortile fallita, ha ottenuto la cessione del credito. Ha quindi agito contro la capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) per recuperare la somma. La Corte d'Appello aveva negato il diritto, ritenendo che la speciale tutela di legge spettasse solo ai fornitori diretti e che la società consortile facesse da schermo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la cessione del credito trasferisce anche le garanzie speciali e che la costituzione di una società consortile non esclude la responsabilità della capogruppo. Di conseguenza, chi acquista il credito del fornitore può rivalersi sulla capogruppo dell'ATI.
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