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Art. 1263 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1263 Codice Civile

Cessione del credito e interessi di mora: pretesi o incassati?
Un Ente Sanitario Privato cede i propri crediti verso una struttura pubblica a una Società di Factoring. Successivamente, la società accorda con l'amministrazione la rinuncia ad alcuni accessori del credito nell'ambito di una transazione generale. L'ente privato cita in giudizio la società e la banca sostenendo che la cessione del credito e interessi di mora prevedesse l'obbligo di recuperare tutti gli interessi maturati e non solo quelli incassati. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: in mancanza di un patto contrario esplicito, la cessione del credito trasferisce anche i diritti accessori. Di conseguenza, la società di factoring era tenuta a versare all'ente privato unicamente gli interessi effettivamente recuperati dal debitore e non l'intero ammontare teorico.
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Cessione del Credito e Azione Revocatoria: Il Cessionario Beneficia degli Effetti
Una Banca ha concesso un mutuo e, dopo che il debitore ha venduto un immobile, ha avviato un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita. Successivamente, la Banca ha ceduto il credito a una società. Quest'ultima ha avviato l'esecuzione forzata sull'immobile. La acquirente ha contestato la validità della cessione del credito e la possibilità per il cessionario di beneficiare degli effetti dell'azione revocatoria già ottenuta dal cedente. La Corte di Cassazione ha stabilito che il cessionario di un credito beneficia ope legis degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente, confermando la piena legittimità dell'esecuzione.
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Prescrizione del credito nella confisca: limiti al giudice
Un professionista e una società finanziaria hanno chiesto l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo nell'ambito della confisca di prevenzione dei beni di un soggetto pericoloso. Il Tribunale ha respinto la domanda del professionista dichiarando d'ufficio la prescrizione del suo diritto, e ha negato la tutela alla finanziaria poiché la banca cedente era in mala fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione del credito nella confisca non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non eccepita dalle parti legittimate come il Pubblico Ministero o l'Agenzia dei beni confiscati. Al contrario, il ricorso della società cessionaria è stato respinto perché il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente già accertato in mala fede.
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