Un professionista e una società finanziaria hanno chiesto l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo nell'ambito della confisca di prevenzione dei beni di un soggetto pericoloso. Il Tribunale ha respinto la domanda del professionista dichiarando d'ufficio la prescrizione del suo diritto, e ha negato la tutela alla finanziaria poiché la banca cedente era in mala fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione del credito nella confisca non può essere rilevata d'ufficio dal giudice se non eccepita dalle parti legittimate come il Pubblico Ministero o l'Agenzia dei beni confiscati. Al contrario, il ricorso della società cessionaria è stato respinto perché il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente già accertato in mala fede.
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