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Art. 1263 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1263 Codice Civile

Indennità di coordinamento: no all’upgrade con contratto a termine
Un infermiere ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di coordinamento e il passaggio alla categoria superiore Ds, valorizzando le mansioni di caposala svolte tramite un contratto a termine tra il 2001 e il 2002. L'Azienda Sanitaria si è opposta, sostenendo che il lavoratore fosse inquadrato stabilmente nella categoria C e che il breve contratto a tempo determinato non bastasse per l'upgrade automatico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'indennità di coordinamento permanente e il passaggio automatico alla categoria Ds richiedono un inquadramento di ruolo stabile nella categoria D alla data chiave del 31 agosto 2001. Svolgere mansioni superiori solo temporaneamente con un contratto a termine non dà diritto a questi benefici automatici.
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Cessione del quinto: a chi spetta il credito?
Un lavoratore ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, l'appaltatore e il committente poiché il datore di lavoro, dopo aver trattenuto le rate per un prestito con cessione del quinto, non le aveva versate all'istituto finanziario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che con la cessione, il credito si trasferisce all'istituto finanziario, che diventa l'unico creditore. Di conseguenza, il lavoratore non può rivendicare tali somme per sé, e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore non si applica a questo specifico debito.
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Mansioni superiori: la Cassazione sul compenso
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sul calcolo delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. È stato stabilito che in caso di assegnazione illegittima, cioè in assenza di un formale provvedimento, al lavoratore spetta la differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica superiore e quello percepito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Le più favorevoli disposizioni del contratto collettivo (CCNL) si applicano solo ai casi di assegnazione legittima e formale, escludendo una disparità di trattamento data la diversità delle situazioni.
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