Un creditore ottiene una sentenza favorevole che condanna il debitore al pagamento delle spese legali. Successivamente cede tale credito al proprio avvocato, ma in seguito i due sciolgono l'accordo per mutuo dissenso. Il creditore notifica quindi un atto di precetto al debitore. Il debitore propone opposizione a precetto sostenendo la mancanza di titolarità del credito in capo al notificante. Durante la causa di opposizione, il creditore deposita la scrittura di retrocessione del credito. La Corte di Cassazione chiarisce che l'opposizione a precetto è un giudizio di cognizione a pieno titolo. Il giudice deve verificare la sussistenza del credito fino al momento della decisione finale, esaminando anche i documenti prodotti in corso di causa.
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