Una società ha contestato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo che menzionava una precedente cessione di credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31827/2024, ha stabilito che la tassazione della disposizione enunciata non è dovuta se i soggetti dell'atto che enuncia e quelli dell'atto enunciato non sono gli stessi. Tuttavia, resta dovuta l'imposta fissa sull'atto principale, ovvero il decreto ingiuntivo.
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