Una società in crisi ha impugnato l'importo delle spese procedurali richiesto dal Tribunale nella fase di accesso a una procedura di regolazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del reclamo, stabilendo che un simile reclamo spese procedurali può essere sollevato solo contestualmente all'impugnazione della sentenza finale che definisce l'istanza, come quella che apre la liquidazione giudiziale, e non attraverso un'azione separata contro un provvedimento interlocutorio.
Continua »