Un contribuente, soggetto ad accertamento sintetico per aver estinto un mutuo personale, ha dimostrato che i fondi provenivano da un nuovo finanziamento erogato a una società da lui costituita. La Cassazione ha annullato l'accertamento, stabilendo che la prova della lecita provenienza del denaro è sufficiente a superare la presunzione di reddito non dichiarato, a prescindere dal legame tra il contribuente e la società finanziata.
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