Un consorzio di bonifica ha chiesto il rimborso dei costi di gestione degli impianti idrici al comune e al nuovo gestore del servizio idrico integrato per il periodo transitorio. La Corte d'Appello aveva condannato direttamente il nuovo gestore. La Cassazione ha accolto il ricorso del nuovo gestore, stabilendo che la scissione tra gestione materiale e fatturazione non comporta una novazione soggettiva. Il nuovo gestore deve riversare le tariffe riscosse al comune, il quale rimane l'unico obbligato a regolare i conti con il consorzio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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