Alcuni dipendenti hanno contestato il trasferimento d'azienda attuato dalla loro società originaria a un'altra impresa, sostenendo che il ramo ceduto non avesse una reale autonomia preesistente. La società ha eccepito che i lavoratori avessero accettato tacitamente il passaggio lavorando per tre anni presso la nuova azienda senza opporsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il semplice silenzio o l'inerzia del lavoratore non equivalgono a un consenso tacito. Inoltre, per essere valido, il trasferimento d'azienda deve riguardare un ramo dotato di autonomia funzionale già prima della cessione, e non creato appositamente per l'occasione. Di conseguenza, la società originaria deve ripristinare i rapporti di lavoro e reintegrare i dipendenti.
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