Una locatrice e un conduttore avevano un contratto di locazione verbale. Durante un procedimento di sfratto, le parti si accordavano per stipulare un nuovo contratto scritto, ma l'accordo non veniva rispettato. La Corte d'Appello aveva qualificato tale accordo come una transazione novativa, rigettando la richiesta di rilascio dell'immobile. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che un contratto di locazione nullo per difetto di forma scritta non può essere oggetto di novazione. Di conseguenza, la transazione basata su un titolo nullo è inefficace e non impedisce di agire per l'inadempimento degli obblighi assunti.
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